DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2014Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2014.(GU n.98 del 29-4-2014)IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIdi concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEVisto il comma 481 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che dispone la proroga nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione, nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di 400 milioni di euro nel 2014 e prevedendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto del richiamato onere massimo, siano stabilite le relative modalità di attuazione;Visto il comma 482 del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012, secondo cui le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro, prevedendo che il relativo onere non possa essere superiore a 600 milioni di euro per l’anno 2014 e a 200 milioni di euro per l’anno 2015 e fissando il termine per l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 al 15 gennaio 2014;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2013, n. 75, con il quale sono state definite le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228;Considerata la necessità di definire le predette misure sperimentali applicabili per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 entro il limite delle risorse stanziate dal citato comma 482 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012;
Decreta:
Art. 1 – Misura dell’agevolazione
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 l’agevolazione di cui all’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013.
2. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2014, ad euro 3.000 lordi.
3. Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico effettuano un monitoraggio sull’andamento della speciale agevolazione di cui ai commi 1 e 2, anche al fine dell’eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione.
4. Continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013.
Decreto incentivi produttività
Facendo seguito all’articolo di fine marzo sull’interrogazione dell’on. Cinzia Fontanta per sollecitare il Governo a emanare il decreto attuativo per stabilire i criteri relativi all’erogazione di incentivi per incremento della produttività per l’anno 2014, riportiamo sotto il decreto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri.
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